appropriatezza prescrittiva (1)
03/03/07
Lettera aperta della Dott.ssa
Daniela Serena,
medico di famiglia:
In qualita di medico libero professionista convenzionato con il ssn (oscuro medico di famiglia di una oscura ausl di provincia) sono come tutti i colleghi vincolata alla appropriatezza prescrittiva e nel contempo alla sopravvivenza personale. Ritengo che sia doveroso che ogni medico sia messo in condizione di rispondere solo dei suoi atti professionali e non di altri, nello specifico ricopiare ricette è un atto che squalifica la professione e come tale dovrebbe essere da tutti noi scoraggiato.
Secondo un calcolo statisticamente accettato un medico di medicina generale perde medialmente il 20% del suo tempo ambulatoriale per ricopiare ricette o prescrizioni altrui mentre nel contempo tutte le ausl hanno dotato gli specialisti ambulatoriali e ospedalieri di adeguato ricettario ssn.
Dopo l’ennesimo contenzioso con l’ennesimo utente avvenuto nel mio studio a motivo di richieste di ricettazione da me considerate improprie ho cercato le norme giuridiche che regolano la materia.
È stato rilevato che i ricoveri ospedalieri vengono determinati per il 45% dallo specialista per il 33% dal medico di medicina generale per il 18% dal pronto soccorso e per il 3% dal servizio di continuità assistenziale peccato che sulla trasmissione reportistica relativa alla ospedalizzazione dei miei assistiti sia tutto addebitato al medico di medicina generale.
L’art. 37, comma 7, del dpr n.270/2000 ha disposto che le ausl emanino norme per la prescrizione diretta sul ricettario regionale da parte dello specialista delle eventuali indagini preliminari, degli esami strumentali, di tutti gli approfondimenti necessari per rispondere
al quesito diagnostico posto con la richiesta di consulto, degli accertamenti preliminari a ricoveri o interventi chirurgici,nonche della richiesta delle prestazioni da eseguire entro i 30 giorni dalla dimissione ospedaliera.
Solo i controlli programmati dovranno essere proposti, e non gia prefissati, al medico curante a cui rimane la valutazione autonoma sulla loro reale utilità.peccato che siano proprio questi ultimi invece al essere subito prefissati (con liste di attesa semestrali)
L’art.37 comma 5, del predetto decreto afferma inoltre che qualora il medico specialista ritenga necesarie ulteriori indagini per rispondere alla richiesta di consulto, deve prescriverle direttamente su ricettario regionale, per cosentire al cittadino la diretta esecuzione degli accertamenti e per consentire agli organi di controllo preposti di individuare il medico prescrittore e la sua area di appartenenza.
dall’art. 37 del dpr n. 270/2000 appare chiaro che non è compito del medico curante trascrivere esami richiesti dallo specialista.
Come afferma il codice di deontologia medica i rapporti tra medico curante e specialista devono caratterizzarsi da reciproco rispetto e collaborazione; pertanto lo specialista abilitato all’uso del ricettario regionale ha il dovere d’ufficio e il dovere etico di prescrivere direttamente gli accertamenti che ritiene necessari
non essendoci altro sanitario tenuto a questo compito ed essendo deontologicamente scorretto delegare al medico di medicina generale improprie funzioni segretariali.
A tutti i professionisti lavoratori del ssn è noto che un’elevata quota di spesa sanitaria per accertamenti diagnostici e prescrizioni viene attribuita ai medici di medicina generale, ma invece è indotta da altre figure e di fatto rimane incontrollata. Il dpr n. 270/2000 all’art.72, comma 6, ha stabilito che vengano fissate a livello regionale le modalità di individuazione delle spese ordinate direttamente da quelle indotte allo scopo di responsabilizzare gli autori al rispetto della spesa programmata.
E a Piacenza?
(DS)
In qualita di medico libero professionista convenzionato con il ssn (oscuro medico di famiglia di una oscura ausl di provincia) sono come tutti i colleghi vincolata alla appropriatezza prescrittiva e nel contempo alla sopravvivenza personale. Ritengo che sia doveroso che ogni medico sia messo in condizione di rispondere solo dei suoi atti professionali e non di altri, nello specifico ricopiare ricette è un atto che squalifica la professione e come tale dovrebbe essere da tutti noi scoraggiato.
Secondo un calcolo statisticamente accettato un medico di medicina generale perde medialmente il 20% del suo tempo ambulatoriale per ricopiare ricette o prescrizioni altrui mentre nel contempo tutte le ausl hanno dotato gli specialisti ambulatoriali e ospedalieri di adeguato ricettario ssn.
Dopo l’ennesimo contenzioso con l’ennesimo utente avvenuto nel mio studio a motivo di richieste di ricettazione da me considerate improprie ho cercato le norme giuridiche che regolano la materia.
È stato rilevato che i ricoveri ospedalieri vengono determinati per il 45% dallo specialista per il 33% dal medico di medicina generale per il 18% dal pronto soccorso e per il 3% dal servizio di continuità assistenziale peccato che sulla trasmissione reportistica relativa alla ospedalizzazione dei miei assistiti sia tutto addebitato al medico di medicina generale.
L’art. 37, comma 7, del dpr n.270/2000 ha disposto che le ausl emanino norme per la prescrizione diretta sul ricettario regionale da parte dello specialista delle eventuali indagini preliminari, degli esami strumentali, di tutti gli approfondimenti necessari per rispondere
al quesito diagnostico posto con la richiesta di consulto, degli accertamenti preliminari a ricoveri o interventi chirurgici,nonche della richiesta delle prestazioni da eseguire entro i 30 giorni dalla dimissione ospedaliera.
Solo i controlli programmati dovranno essere proposti, e non gia prefissati, al medico curante a cui rimane la valutazione autonoma sulla loro reale utilità.peccato che siano proprio questi ultimi invece al essere subito prefissati (con liste di attesa semestrali)
L’art.37 comma 5, del predetto decreto afferma inoltre che qualora il medico specialista ritenga necesarie ulteriori indagini per rispondere alla richiesta di consulto, deve prescriverle direttamente su ricettario regionale, per cosentire al cittadino la diretta esecuzione degli accertamenti e per consentire agli organi di controllo preposti di individuare il medico prescrittore e la sua area di appartenenza.
dall’art. 37 del dpr n. 270/2000 appare chiaro che non è compito del medico curante trascrivere esami richiesti dallo specialista.
Come afferma il codice di deontologia medica i rapporti tra medico curante e specialista devono caratterizzarsi da reciproco rispetto e collaborazione; pertanto lo specialista abilitato all’uso del ricettario regionale ha il dovere d’ufficio e il dovere etico di prescrivere direttamente gli accertamenti che ritiene necessari
non essendoci altro sanitario tenuto a questo compito ed essendo deontologicamente scorretto delegare al medico di medicina generale improprie funzioni segretariali.
A tutti i professionisti lavoratori del ssn è noto che un’elevata quota di spesa sanitaria per accertamenti diagnostici e prescrizioni viene attribuita ai medici di medicina generale, ma invece è indotta da altre figure e di fatto rimane incontrollata. Il dpr n. 270/2000 all’art.72, comma 6, ha stabilito che vengano fissate a livello regionale le modalità di individuazione delle spese ordinate direttamente da quelle indotte allo scopo di responsabilizzare gli autori al rispetto della spesa programmata.
E a Piacenza?
(DS)